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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I capitani di corvetta e i tenenti di vascello in servizio
permanente effettivo, in possesso di laurea in ingegneria civile,
industriale, navale e meccanica, in chimica, chimica industriale o in
fisica, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo del servizio
permanente effettivo del Corpo delle armi navali.
Possono altresi' essere nominati a domanda ufficiali del Corpo
delle armi navali nel ruolo del servizio permanente effettivo i
capitani di corvetta e i tenenti di vascello collocati in ausiliaria
o dispensati dal servizio permanente effettivo a domanda in
applicazione dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31
maggio 1946, n. 490, o che si trovino, da data non anteriore al 1
gennaio 1947, in posizione di fuori organico, ausiliaria o congedo
provvisorio per rinuncia all'avanzamento, e che siano in possesso di
una delle lauree indicate nel precedente comma. Gli ufficiali
anzidetti devono aver rivestito il grado di capitano di corvetta o di
tenente di vascello all'atto della cessazione dal servizio permanente
effettivo.
Le domande degli interessati dovranno pervenire al Ministero della
difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.