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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento, previsto
dall'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, e successive
modificazioni, per il pagamento delle spese riguardanti restituzione
di imposte e tasse indebitamente percette e restituzioni di diritti
su prodotti che si esportano, e' elevato a lire 500 milioni.