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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei Comuni e delle Province, i cui bilanci, per l'anno
1951, non conseguano il pareggio economico con i mezzi previsti dagli
articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in
capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di sette
miliardi e mezzo, e puo' essere autorizzata l'assunzione di mutui da
parte degli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto
di contributo statale.
I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della
Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione
dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per
l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.
Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni
degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11
gennaio 1945, n. 51.