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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire tre miliardi da iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 12
della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la
liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico
dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972,
concernente uno stanziamento suppletivo di due miliardi ad
integrazione dei fondi suddetti.
Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1950-1951 si
provvedera' con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate
recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio
per l'esercizio finanziario 1950-51.