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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, possono ottenere il
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in
Austria e l'abilitazione allo esercizio professionale nei casi, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.