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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633,
entro il quale gli impiegati gia' esclusi dall'obbligo delle
assicurazioni sociali hanno facolta' di provvedere al versamento dei
contributi assicurativi base, e' riaperto per un periodo di sei mesi
dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI