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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le multe fisse e proporzionali previste dal primo e secondo alinea
dell'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dal regio
decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, e dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, sono unificate
ed aumentate come segue:
multa fissa da lire 2000 a lire 30.000;
multa proporzionale da lire 1000 a lire 8000 per ogni ettogramma
o frazione di ettogramma di saccarina.