Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, a
decorrere dal 1 luglio 1951, all'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, con i fondi dei conti correnti postali di cui
all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22
novembre 1945, n. 822, mutui non superiori a sei miliardi annui, fino
all'ammontare complessivo di 30 miliardi, per la ricostruzione ed il
potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni
dell'Italia centrale-meridionale ed insulare, alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' previste dalla legge 9 maggio 1950, n. 315.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI