Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata, in
vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato
pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche
suppletivi, a scopo di irrigazione in quantita' non superiore a 50
litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la
concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso
limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il
trentennio ed a norma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, purche' l'utilizzazione non sia incompatibile
con derivazione gia' assentita a terzi.
La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il
termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI