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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per
il mantenimento di Universita', di Istituti di istruzione superiore,
di Osservatori astronomici, di Istituti scientifici e di Scuole di
ostetricia e' elevato a lire un miliardo e 200 milioni a cominciare
dall'esercizio finanziario 1951-52.
La determinazione della misura del contributo per ciascuna
Universita' o Istituito sara' fatta con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle
Facolta' e degli studenti, il tipo delle Facolta', lo stato delle
attrezzature scientifiche, le necessita' dell'assistenza agli
studenti.
Qualora alle Universita' ed Istituti sia stato concesso, dopo
l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del
bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si
dovra' tener conto ai fini della determinazione definitiva dei
contributi di cui al comma precedente.