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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario per l'esercizio 1949-1950 a favore
dell'Istituto centrale di statistica di cui all'articolo 10 della
legge 5 agosto 1949, n. 604, e' elevato di L. 56.930.000.