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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi
fermentata di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in
buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni
gusto sgradevole e da conservare i principi aromati delle sostanze
fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.
Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di
eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione
alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore a 80° dell'alcolometro
ufficiale adottato dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando
la gradazione massima stabilita dalle le leggi fiscali per
l'acquavite di vino.