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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati, istituita
dall'art. 6 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, e
modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775, e dalla
legge 8 luglio 1929, n. 1276, e' stabilita nella misura del 0,30 per
cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951,
n. 392, sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul
trattamento economico della magistratura.
La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in
vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI