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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La facolta' attribuita al Ministro per la pubblica istruzione
dall'art. 170, ultimo comma, del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, concernente la dichiarazione di equipollenza, agli
effetti legali, dei titoli accademici conseguiti all'estero, o
l'ammissione ai corrispondenti esami di laurea o diploma, con
dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti, e
estesa ai diplomi degli istituti artistici e musicali conseguiti
all'estero da italiani o figli di italiani, udito il parere delle
competenti autorita' accademiche e della competente Sezione del
Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, e sempre che i
medesimi abbiano la cittadinanza italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI