Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto
con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898, nelle forme e nelle misure
disposte dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti
iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei
confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme
di previdenza e di assistenza obbligatorie.