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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La pena dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza
giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di
notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione,
attualmente prevista per gli ufficiali dell'Esercito e per gli
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina,
dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza dalla legge 27
marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e
per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito dai testo
unico delle disposizioni legislativo sul reclutamento dell'Esercito,
approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e' fissata da
un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 75.000.