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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere un mutuo
sino alla concorrenza di lire 83.675.000 alla Fondazione figli degli
italiani all'estero per la liquidazione di passivita' arretrate e per
l'estinzione anticipata del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla
Fondazione predetta in virtu' della legge 28 giugno 1939, n. 889.
Detto mutuo sara' ammortizzabile a decorrere dal 1 giugno 1951, in
35 anni, e le relative annualita' comprensive delle quote di
ammortamento e degli interessi al saggio vigente al momento della
concessione saranno iscritte nello stato di previsione della spesa
del Ministero degli affari esteri e versate direttamente alla Cassa
depositi e prestiti.