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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli attuali direttori didattici, gia' dipendenti con la qualifica
di direttori didattici comunali da Comuni che avevano l'autonomia
scolastica e a questa rinunciarono anteriormente alla esecuzione
dell'art. 331 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per essere cessata la loro
condizione di capoluogo di provincia, sono applicabili le
disposizioni dell'art. 5 del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786,
modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n.
1352.
Per i direttori didattici di cui al precedente comma, si procedera'
alla ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo
le disposizioni del regio decreto 10 luglio 1933, n. 786, e
successive modificazioni; gli effetti economici decorreranno dalla
data del decreto con cui si provvedera' alla ricostruzione della
carriera e sara' conferito il nuovo grado loro spettante.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il
Guardasigilli: ZOLI