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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n.
646, sono comprese le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute
sui contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni e dagli enti
di cui all'art. 8 della citata legge, relativi ai lavori la cui
esecuzione sia stata affidata o concessa ai predetti enti dalla Cassa
medesima.
Per conseguire il trattamento previsto dal precedente comma, i
contratti di appalto dovranno contenere la contestuale dichiarazione
che i medesimi sono stati stipulati ai fini della presente legge e
dovranno inoltre essere corredati da una copia dell'atto di
affidamento o concessione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno
ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa.
Sono altresi' comprese nella quota fissa di abbonamento le tasse ed
imposte indirette sugli affari dovute sugli atti consequenziali ai
contratti di appalto, di cui al primo comma, posti in essere nei
rapporti fra gli enti appaltanti e le ditte appaltatrici. Detti atti
dovranno contenere gli estremi di registrazione del contratto di
appalto cui essi si riferiscono.