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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione
dei seguenti contributi:
lire 4.000.000 a favore dell'Associazione nazionale per
soccorrere i missionari italiani (Italica Gens);
lire 2.000.000 a favore dell'Istituto per l'Oriente;
lire 2.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene e
Missioni scientifiche nel Levante.