Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il divieto di transito sulla strada statale n. 35, di cui all'art.
3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, convertito nella
legge 6 aprile 1936, n. 795, e' soppresso per gli autocarri di
portata superiore ai 20 quintali.
Rimane fermo il divieto per gli autotreni di qualsiasi portata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
SCELBA - VANONI -
MALVESTITI - CAMPILLI
- FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI