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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere a
carico dei fondi autorizzati dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1521, e
con le norme previste dalla legge stessa, alla costruzione di un
edificio da adibire a preventorio e colonia estiva per i bambini
gracili di famiglie bisognose in Marina di Massa, entro il limite di
spesa di lire 40 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO
SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI