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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo che lo Stato corrisponde a carico del bilancio del
Ministero della pubblica istruzione per l'Edizione nazionale dei
classici greci e latini e' elevato, a partire dall'esercizio
finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1960-61, a lire 1.000.000
annue.