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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la
difesa fitosanitaria, dall'art. 1 lettera b) della legge 9 dicembre
1950, n. 1087, e' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per
le foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al
limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la
contabilita' generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire
cinquanta milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI