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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di consenso
ricevute dall'Amministrazione centrale del debito pubblico e dalle
Intendenze di finanza, e' dovuto al notaio o all'agente di cambio
autenticante, il diritto di lire 5 per ogni 1000 lire del capitale
nominale della rendita alla quale il consenso si riferisce.
Tale diritto non puo' essere inferiore a lire 50, ne' superiore a
lire 1000.