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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 82 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio
decreto 8 maggio 1933, n. 841, modificato con i decreti legislativi
20 marzo 1947, n. 427 e 8 novembre 1947, n. 1468, e' sostituito dal
seguente:
"I titolari degli uffici con gestione contabile si riforniscono
dalla Direzione provinciale dalla quale contabilmente dipendono, di
carte valori postali in quantita' corrispondente al presumibile
fabbisogno di un mese, prendendo per base il consumo verificatosi nel
mese precedente e tenendo conto della consistenza esistente in
ufficio all'atto della richiesta.
"Per quanto riguarda le ricevitorie succursali e le agenzie aventi
sede nei capoluoghi di provincia, le richieste, entro il limite
fissato nel modo anzidetto, possono essere fatte in qualsiasi giorno
del mese tenendo conto della consistenza esistente in ufficio
all'atto della richiesta.
"Le Direzioni provinciali hanno facolta' di ridurre l'importo delle
richieste ad un limite inferiore a quello stabilito, quando lo
ritengano necessario o comunque conveniente per le esigenze del
servizio".