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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza ed ai Corpo degli agenti di custodia, durante
il periodo di ricovero in ospedali o in altri luoghi di cura e
durante le licenze di convalescenza per ferite o lesioni riportate in
servizio e per causa di servizio, continuano a percepire la
indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennita'
giornaliera di ordine pubblico.
Le stesse norme si applicano agli appartenenti al Corpo della
guardia di finanza, oltre che per la, corresponsione dell'indennita'
giornaliera di polizia tributaria, anche agli effetti della
corresponsione dell'indennita', supplementare giornaliera di polizia
tributaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948,
n. 819.