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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il rinvio alle disposizioni della, legge sulla panificazione,
contenuto nell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si
riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di eta'
inferiore ai diciotto anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI -
ZOLI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI