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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 5. - Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Se essi passano nel ruolo ordinario per effetto di concorso dopo
compiuto triennio, conseguono il passaggio definitivo nel nuovo ruolo
dopo un anno di prova, mentre se vi passano durante il triennio,
completano nel nuovo ruolo il periodo triennale di prova".
Al secondo comma, le parole: "che nel triennio di prova non
conseguano" sono sostituite dalle seguenti: "che nelle due sessioni
di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro
ammissione nel ruolo speciale transitorio non conseguano.....".
Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli
istituti di istruzione artistica, qualora siano nominati a posti
relativi ad insegnamenti diversi da quelli da essi tenuti quali
insegnanti di ruolo, oppure da essi tenuti per incarico nel
quinquennio scolastico 1943-44 - 1947-48 e per il numero di anni
prescritti per aver diritto a partecipare al concorso a posti di
ruolo speciale transitorio, dovranno sostenere, entro il triennio
della nomina, invece dell'esame di abilitazione previsto dal comma
precedente per gli insegnanti delle scuole secondarie, un apposito
esame secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della
pubblica istruzione.
"Coloro che non supereranno tale esame cesseranno di far parte del
ruolo speciale transitorio e se precedentemente alla nomina in detto
ruolo erano insegnanti di ruolo in istituti di istruzione artistica,
saranno restituiti al ruolo da cui provengono".
Art. 6. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per la destinazione dei professori di ruolo specie le transitorio
ad una delle sedi comprese nell'art. 14 del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, si applicano le
disposizioni del decreto stesso, le quali avranno effetto, sia per le
cattedre di ruolo ordinario, sia per i posti di ruolo transitorio, a
partire dai trasferimenti che saranno disposti con decorrenza 1
ottobre 1952".
Art. 8. - Al primo comma sono soppresse le parole: "con riferimento
pero' agli stipendi del solo grado iniziale".
Art. 13. - Sono aggiunti i seguenti commi:
"I maestri di cui al secondo comma cessano di appartenere al ruolo
speciale transitorio al momento in cui essi vengono nominati nel
ruolo organico per effetto del risultato ottenuto nei concorsi
magistrali indetti nel 1947; tuttavia essi, qualora rinuncino alla
nomina nel ruolo organico, possono chiedere di essere reiscritti
nella graduatoria del ruolo speciale transitorio, al posto che
sarebbe loro spettato in base ai titoli per la iscrizione normale nel
ruolo stesso.
"Nei posti di ruolo speciale transitorio che si rendono disponibili
nelle singole province a seguito della assunzione nel ruolo organico
dei maestri di cui al secondo comma, e' disposta, via via
l'assunzione di altrettanti aspiranti secondo la rispettiva
graduatoria. I provvedimenti di assunzione non possono in ogni caso
avere decorrenza anteriore al 10 ottobre successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 14. - E' aggiunto il seguente comma:
"L'insegnante che abbia superato con esito favorevole il periodo di
prova in un concorso magistrale indetto dal Ministero, dal
provveditore agli studi da un Governo regionale o da un Comune giu'
dotato della autonomia scolastica, abbia riportato nelle singole
prove una votazione non inferiore ai sei decimi anziche' essere
confermato nel ruolo speciale transitorio, o Iscritto nel ruolo
organico con qualifica di ordinario e collocato nel grado iniziale.
Se la predetta votazione e' stata ottenuta dopo avere avuto la
conferma nel ruolo speciale transitorio, l'insegnante e' iscritto nel
ruolo organico con la qualifica di ordinario a decorrere dal 1
ottobre successivo alla data del concorso al quale ha partecipato, e
il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma
verra' valutato come servizio di ruolo organico".
Art. 14-bis (nuovo). - "Il maestro di ruolo speciale transitorio
che venga comunque assunto nel ruolo organico durante il periodo di
prova, e' iscritto nel ruolo organico con la qualifica di
straordinario e il periodo di prova gia' compiuto nel ruolo speciale
transitorio verra' ritenuto valido al fini del compimento del periodo
di straordinariato nel ruolo organico.
"Il maestro che all'atto dell'assunzione nel ruolo organico sia
stato gia' confermato nel ruolo speciale transitorio, e' iscritto nel
ruolo organico con la qualifica di ordinario e il servizio da lui
prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verra'
valutato come servizio di maestro ordinario.
"Il maestro di ruolo speciale transitorio qualora sia comunque
assunto nel ruolo organico, conserva a titolo di assegno personale
utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio
nel grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello
stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo
dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo
organico".
Art. 20. - Al primo comma sono soppresse le parole: "in relazione
al numero degli inscritti in detti ruoli transitori che per qualsiasi
causa cesseranno di appartenere agli stessi, nonche'.....".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI