Legge Ordinaria n. 164 del 03/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1951)
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:

  Art. 1. - E' soppresso l'ultimo comma.

  Art. 3. - E' soppresso l'ultimo comma.

  Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
  "Ai  Provveditorati  sono  assegnati  ispettori  generali del Genio
civile  che  esercitano  le  funzioni spettanti in base alla legge 18
ottobre  1942,  n.  1460, e successive modificazioni. Il provveditore
puo',  con  suo  decreto,  stabilire  la competenza per materia o per
territorio degli ispettori generali assegnati al Provveditorato".

  Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
  "L'art.  7 del decreto legislativo luogotenenziale 38 gennaio 1945,
n. 16, e' sostituito dal seguente:
  Presso  ciascun  Provveditorato  e'  costituito un Comitato tecnico
amministrativo  del  quale,  oltre  il  provveditore regionale che lo
presiede, fanno parte:
    a)   gli   ispettori   generali   del  Genio  civile  addetti  al
Provveditorato;
    b) il vice provveditore;
    c) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato;
    d)   i   capi  degli  uffici  del  Genio  civile  e  dell'ufficio
idrografico  del  Genio  civile  funzionanti nella circoscrizione del
Provveditorato,    nonche'    l'architetto   urbanista   addetto   al
Provveditorato medesimo;
    e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;
    f) un avvocato dello Stato.
  Quando   il  Comitato  debba  trattare  argomenti  che  interessano
l'edilizia  scolastica, alle sedute intervengono il provveditore agli
studi  di  una  delle  province  comprese  nella  circoscrizione  del
Provveditorato   stesso,   designato  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione,  e  il medico provinciale di una delle suddette province,
designato dal Ministero dell'interno.
  Quando  il  Comitato  debba  trattare  argomenti che interessano le
opere   igienico-sanitarie,   alle   sedute   interviene   il  medico
provinciale come sopra designato.
  Quando  il  Comitato  debba  trattare  argomenti che interessano le
belle  arti,  partecipa  alle  sedute  il sovrintendente ai monumenti
competente per materia.
  Quando  il Comitato debba trattare materie che interessano le opere
pubbliche   di   bonifica   e  di  sistemazione  di  bacini  montani,
partecipano  alle  sedute  l'ispettore regionale agrario, il capo dei
servizi     forestali     della    regione    ed    un    funzionario
dell'Amministrazione  centrale  che  il  Ministero dell'agricoltura e
delle foreste ha facolta' di delegare a far parte del Comitato presso
quei  Provveditorati  nella  cui  circoscrizione le opere di bonifica
abbiano particolare importanza.
  Per  la  validita'  delle  adunanze  del  Comitato e' necessaria la
presenza di meta' dei componenti.
  Il  provveditore  regionale  alle  opere  pubbliche  presidente del
Comitato  puo'  fare  intervenire  alle adunanze del Comitato stesso,
quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e
tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
  In assenza del provveditore regionale il Comitato e' presieduto dal
funzionario del Genio civile di grado piu' elevato.
  Le  funzioni  di  segretario  del  Comitato sono disimpegnate da un
funzionario di ruolo incaricato dal provveditore".

  Art. 6. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Nel  caso  di  progetti  gia'  approvati  dal provveditore, il cui
importo,  solo per effetto di aggiornamento dei prezzi e senza alcuna
modifica  tecnica,  venga  a  superare  i  limiti  di  competenza del
provveditore  medesimo,  la  nuova approvazione e l'autorizzazione ad
assumere  l'impegno  di  spesa relativo sono disposte con decreti del
provveditore,  previo parere dell'ispettore generale del Genio civile
sulle variazioni dei prezzi".

  Art. 7. - E' sostituito dal seguente:
  "Gli  articoli  3  e  11 del decreto legislativo luogotenenziale 18
gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:
  Entro il mese di settembre di ciascun anno il provveditore presenta
per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da
iniziare  nel  successivo  esercizio  finanziario  e,  in  base  alle
direttive  di  massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati
dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori.
  Entro  lo  stesso  termine il provveditore presenta il programma di
massima dei lavori di interesse degli Enti locali, per la concessione
dei  contributi  statali a norma di legge, in base alle domande degli
Enti medesimi.
  Il  provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se
negativo,  dei  progetti  approvati  con  l'indicazione  del  sistema
adottato   per   l'appalto   dei  relativi  lavori  e  delle  imprese
aggiudicatarie.
  E' attribuita ai Provveditorati la competenza per gli interventi di
pronto  soccorso in conseguenza di calamita' naturali, ferme restando
le disposizioni che regolano tale materia.
  Ferma  restando  la  competenza  degli  uffici del Genio civile, e'
attribuita  altresi'  alla competenza dei provveditori la istruttoria
delle  domande  per la concessione dei contributi in semestralita' ed
annualita' per la riparazione e la ricostruzione di edifici ad uso di
abitazione  danneggiati  o  distrutti  in  seguito ad eventi bellici.
Entro i limiti di spesa assegnati annualmente dal provveditore spetta
ai  capi  degli  uffici  del  Genio  civile,  in  deroga alle vigenti
disposizioni,  determinare  e  corrispondere i contributi in capitale
per   la   ricostruzione   senza   che   occorra   alcuna  preventiva
autorizzazione.
  Spetta  ai  Provveditorati la istruttoria per le opera pubbliche da
eseguire  in  concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni
caso dall'Amministrazione centrale.
  Restano  invariate,  anche  per  quanto  riguarda la competenza, le
disposizioni   vigenti   in   materia   di  piani  regolatori,  nuove
costruzioni    ferroviarie,   edilizia   popolare,   derivazione   ed
utilizzazione di acque pubbliche, navigazione interna, escavazione di
porti,  conduzione  di  energia  elettrica,  occupazione  di  spiagge
marittime, nonche' di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e
contributi".

  Art. 15. - E' sostituito dal seguente:
  "Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7
luglio  1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai
Provveditorati  per  le  opere  pubbliche  per  la  Sicilia  e per la
Sardegna  si  applicano  a tali istituti anche le disposizioni di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente decreto".

  Art.  16.  - Il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti
dal seguente:
  "Per  le  materie  ed i servizi attribuiti al Magistrato alle acque
quale  Provveditorato  alle  opere  pubbliche ai sensi del precedente
comma,  e'  costituito  presso  il  Magistrato  medesimo  un Comitato
tecnico amministrativo, con le modalita' di cui al precedente art. 5.
Restano   ferme  le  attribuzioni  e  la  composizione  del  Comitato
esistente  per le materie ed i servizi di competenza del Magistrato a
termini della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni
e integrazioni.
  All'ultimo  comma  sono  soppresse le parole: "ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 1 del presente decreto".

  Art. 18. - E' sostituito dal seguente:
  "Il  coordinamento  dell'attivita'  dei Provveditorati e effettuato
dal  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  su  parere  di uno speciale
Comitato   costituito   presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici,
presieduto  dal sottosegretario e di cui fanno parte il presidente ed
i presidenti di sezione del Consiglio superiore, i direttori generali
e gli altri capi servizio del Ministero dei lavori pubblici".

  Art. 20. - E' sostituito dal seguente:
  "Le  disposizioni  richiamate all'art. 12, primo comma, del decreto
legislativo  luogotenenziale  18  gennaio  1945, n. 16, modificate ed
integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per
  quanto  concerne  le  opere  pubbliche  di  sistemazione  di bacini
  montani.
Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini
montani   da   eseguire   in   concessione   provvede   il  Ministero
dell'agricoltura  e  delle foreste sulla base di progetti che abbiano
riportato parere favorevole in linea, tecnica dell'ispettore generale
del  Genio  civile  se  il loro importo non superi le lire 25 milioni
ovvero  del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato, se il
loro  importo  sia  superiore  a  lire  25  milioni  ma non a lire 50
milioni.
  Sui  progetti esecutivi d'importo eccedente tale limite e su quelli
d'importo  anche  inferiore,  se  presentati  unitamente  a quelli di
massima, si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per
i  lavori  di  manutenzione,  riparazione  e  costruzione di opere di
bonifica,  senza  varianti  che  ne  modifichino  la  concezione o la
struttura,   e   per   gli  interventi  e  lavori  antianofelici,  la
concessione  e' fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
in  base  al  parere  dei  Comitati  tecnico-amministrativi, anche se
l'importo  superi  il limite di lire 50 milioni. Il Ministro peraltro
ha  facolta'  di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio
superiore dei lavori pubblici anche in casi non previsti dal presente
articolo.
  Resta  ferma per le opere in concessione la competenza dei Comitati
tecnico-amministrativi  presso  i Provveditorati alle opere pubbliche
per la Sicilia e la Sardegna".
  Il  secondo  e il quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati.
 

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