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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 1. - E' soppresso l'ultimo comma.
Art. 3. - E' soppresso l'ultimo comma.
Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
"Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio
civile che esercitano le funzioni spettanti in base alla legge 18
ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni. Il provveditore
puo', con suo decreto, stabilire la competenza per materia o per
territorio degli ispettori generali assegnati al Provveditorato".
Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
"L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 38 gennaio 1945,
n. 16, e' sostituito dal seguente:
Presso ciascun Provveditorato e' costituito un Comitato tecnico
amministrativo del quale, oltre il provveditore regionale che lo
presiede, fanno parte:
a) gli ispettori generali del Genio civile addetti al
Provveditorato;
b) il vice provveditore;
c) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato;
d) i capi degli uffici del Genio civile e dell'ufficio
idrografico del Genio civile funzionanti nella circoscrizione del
Provveditorato, nonche' l'architetto urbanista addetto al
Provveditorato medesimo;
e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;
f) un avvocato dello Stato.
Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano
l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il provveditore agli
studi di una delle province comprese nella circoscrizione del
Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica
istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette province,
designato dal Ministero dell'interno.
Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le
opere igienico-sanitarie, alle sedute interviene il medico
provinciale come sopra designato.
Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le
belle arti, partecipa alle sedute il sovrintendente ai monumenti
competente per materia.
Quando il Comitato debba trattare materie che interessano le opere
pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani,
partecipano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei
servizi forestali della regione ed un funzionario
dell'Amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste ha facolta' di delegare a far parte del Comitato presso
quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica
abbiano particolare importanza.
Per la validita' delle adunanze del Comitato e' necessaria la
presenza di meta' dei componenti.
Il provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del
Comitato puo' fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso,
quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e
tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
In assenza del provveditore regionale il Comitato e' presieduto dal
funzionario del Genio civile di grado piu' elevato.
Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un
funzionario di ruolo incaricato dal provveditore".
Art. 6. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di progetti gia' approvati dal provveditore, il cui
importo, solo per effetto di aggiornamento dei prezzi e senza alcuna
modifica tecnica, venga a superare i limiti di competenza del
provveditore medesimo, la nuova approvazione e l'autorizzazione ad
assumere l'impegno di spesa relativo sono disposte con decreti del
provveditore, previo parere dell'ispettore generale del Genio civile
sulle variazioni dei prezzi".
Art. 7. - E' sostituito dal seguente:
"Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18
gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:
Entro il mese di settembre di ciascun anno il provveditore presenta
per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da
iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle
direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati
dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori.
Entro lo stesso termine il provveditore presenta il programma di
massima dei lavori di interesse degli Enti locali, per la concessione
dei contributi statali a norma di legge, in base alle domande degli
Enti medesimi.
Il provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se
negativo, dei progetti approvati con l'indicazione del sistema
adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese
aggiudicatarie.
E' attribuita ai Provveditorati la competenza per gli interventi di
pronto soccorso in conseguenza di calamita' naturali, ferme restando
le disposizioni che regolano tale materia.
Ferma restando la competenza degli uffici del Genio civile, e'
attribuita altresi' alla competenza dei provveditori la istruttoria
delle domande per la concessione dei contributi in semestralita' ed
annualita' per la riparazione e la ricostruzione di edifici ad uso di
abitazione danneggiati o distrutti in seguito ad eventi bellici.
Entro i limiti di spesa assegnati annualmente dal provveditore spetta
ai capi degli uffici del Genio civile, in deroga alle vigenti
disposizioni, determinare e corrispondere i contributi in capitale
per la ricostruzione senza che occorra alcuna preventiva
autorizzazione.
Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opera pubbliche da
eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni
caso dall'Amministrazione centrale.
Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le
disposizioni vigenti in materia di piani regolatori, nuove
costruzioni ferroviarie, edilizia popolare, derivazione ed
utilizzazione di acque pubbliche, navigazione interna, escavazione di
porti, conduzione di energia elettrica, occupazione di spiagge
marittime, nonche' di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e
contributi".
Art. 15. - E' sostituito dal seguente:
"Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7
luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai
Provveditorati per le opere pubbliche per la Sicilia e per la
Sardegna si applicano a tali istituti anche le disposizioni di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente decreto".
Art. 16. - Il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti
dal seguente:
"Per le materie ed i servizi attribuiti al Magistrato alle acque
quale Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi del precedente
comma, e' costituito presso il Magistrato medesimo un Comitato
tecnico amministrativo, con le modalita' di cui al precedente art. 5.
Restano ferme le attribuzioni e la composizione del Comitato
esistente per le materie ed i servizi di competenza del Magistrato a
termini della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni
e integrazioni.
All'ultimo comma sono soppresse le parole: "ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 1 del presente decreto".
Art. 18. - E' sostituito dal seguente:
"Il coordinamento dell'attivita' dei Provveditorati e effettuato
dal Ministro per i lavori pubblici, su parere di uno speciale
Comitato costituito presso il Ministero dei lavori pubblici,
presieduto dal sottosegretario e di cui fanno parte il presidente ed
i presidenti di sezione del Consiglio superiore, i direttori generali
e gli altri capi servizio del Ministero dei lavori pubblici".
Art. 20. - E' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni richiamate all'art. 12, primo comma, del decreto
legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed
integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per
quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini
montani.
Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini
montani da eseguire in concessione provvede il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti che abbiano
riportato parere favorevole in linea, tecnica dell'ispettore generale
del Genio civile se il loro importo non superi le lire 25 milioni
ovvero del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato, se il
loro importo sia superiore a lire 25 milioni ma non a lire 50
milioni.
Sui progetti esecutivi d'importo eccedente tale limite e su quelli
d'importo anche inferiore, se presentati unitamente a quelli di
massima, si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per
i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di
bonifica, senza varianti che ne modifichino la concezione o la
struttura, e per gli interventi e lavori antianofelici, la
concessione e' fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se
l'importo superi il limite di lire 50 milioni. Il Ministro peraltro
ha facolta' di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio
superiore dei lavori pubblici anche in casi non previsti dal presente
articolo.
Resta ferma per le opere in concessione la competenza dei Comitati
tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche
per la Sicilia e la Sardegna".
Il secondo e il quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati.