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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
"Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori
pubblici e' richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo
dell'opera da appaltare superi le lire 50.000.000 e si intenda
provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia,
ovvero se l'importo superi le lire 100.000.000 e si intenda
provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o
appalto-concorso.
Sugli atti di transazione e sugli esoneri di penalita' contrattuali
deve essere sentito il parere del detto Consesso, quando cio' che si
chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia
determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000".
Art. 2. - E' sostituito dalla seguente:
"L'art. 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come
segue:
"Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la
rispettiva competenza per materia:
a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da
eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo
concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando all'appalto dei
lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata
o mediante appalto-concorso, ovvero di importo oltre lire 50.000.000
quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o
mediante appalto a trattativa privata;
b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi
di importo superiore a lire 1.00.000.000, tanto se si tratti di opere
da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;
c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di
pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e
per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle
leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;
d) sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a
lire 100.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e
da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a
termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia
prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede
di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita'
contrattuali, quando cio' che si chiede che l'Amministrazione
prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma
eccedente le lire 10.000.000;
f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di
importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese
per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore
spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere
appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio
superiore;
g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di
pubblica utilita' per la costruzione e sistemazione delle strade
comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o
reclami;
h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai
sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e
sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga
opportuno di richiedere il parere della Sezione".
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"L'art. 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come
segue:
"I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:
a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato
sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra
lire 50.000.000 e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si
intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o
mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire
25.000.000 e lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si
intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa
privata;
b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia
compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000;
c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal
Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i
limiti di competenza, delle Sezioni, salve restando le facolta'
attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del
regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;
d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede
di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita'
contrattuali, quando cio' che si chiede che l'Amministrazione
prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma
superiore a lire 5.000.000 ma non eccedente le lire 10.000.000;
e) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti di
importo fino a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese
per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore
spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di
opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio
superiore.
Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati
dal successivo art. 21, comma primo, della presente legge.
Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui
riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonche'
sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con
tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia
richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile
ovvero quello dell'ingegnere capo, del Genio civile".
Art. 4. - Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura
dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo
compreso fra L. 10.000.000 e lire 50.000.000, quando all'appalto dei
lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione
privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le
lire 10.000.000 e lire 25.000.000 quando alla esecuzione dei lavori
si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa
privata;
b) sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra
lire 10.000.000 e lire 50.000.000, di opere da eseguire dalle
province, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia
chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato
o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se
non e' chiesto o non spetti alcun contributo;
c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in
sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalita'
contrattuali quando cio' che si chiede che l'Amministrazione
prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma
non eccedente le lire 5.000.000".
Art. 4-bis (nuovo). - "I limiti di competenza stabiliti dagli
articoli 2, lettera d), e 4 lettera b), si applicano anche per la
concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a
termini di legge sui bilancio del Ministero dei lavori pubblici".
Art. 5. - E' sostituito dal seguente "A parziale modifica dell'art.
3 della legge 18 Ottobre 1942, n. 1460, gia' modificato con il
decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n 26, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici fanno parte gli ispettori
generali del Genio Civile, in servizio presso il Ministero dei lavori
pubblici, quelli preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per
il Tevere nonche' gli ispettori capi superiori delle nuove
costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori
pubblici".
Art. 6. - E' sostituito dal seguente:
"I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati sono
competenti a pronunciarsi:
a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere da eseguire
nella circoscrizione del Provveditorato a cura dello Stato, sia a
totale suo carico sia col suo concorso, di importo compreso tra lire
53.000.000 e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si
intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante
appalto-concorso; ovvero d'importo tra lire 25.000.000 e lire
50.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in
economia o mediante appalto a trattativa privata;
b) sui progetti di massima ed esecutivi di importo compreso tra
lire 50.000.000 e lire 100.000.000 di opere da eseguire dalle
province, dai comuni, da altri enti e da privati per la cui
esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di
contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi tecnici del
Genio civile, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
c) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza
del Provveditorato, sorte con gli imprenditori, in corso di opera o
in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalita'
contrattuali quando cio' che si chiede all'Amministrazione di
promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in
somma superiore a lire 5.000.000 e fino a lire 10.000.000;
d) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti
relativi a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato e
sulle questioni con gli imprenditori per la determinazione dei nuovi
prezzi, sempreche' si tratti di opere appaltate in base a progetti
sottoposti al parere del Comitato ovvero quando importano una
maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;
e) sui progetti esecutivi di stralcio di qualunque importo,
tecnicamente corrispondenti a quelli generali o di massima gia'
approvati in linea tecnica dal Ministro per i lavori pubblici, previo
parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici la cui
esecuzione sia stata delegata al Provveditorato;
f) sulle perizie di manutenzione annuali o pluriennali di
qualunque importo.
I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle
opere pubbliche hanno nei limiti di competenza le funzioni attribuite
al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le determinazioni ed i pareri dei provveditori e dei Comitati
sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o
collegiale".
Art. 6-bis (nuovo). - "I provveditori alle opere pubbliche, sotto
la propria responsabilita', con propri decreti approvano:
a) previo parere favorevole dell'ingegnere capo o dell'ispettore
generale del Genio civile i progetti per lavori, forniture e
prestazioni d'importo non superiore a lire 25.000.000, se si debba
procedere all'appalto mediante trattativa privata ovvero
all'esecuzione in 3 economia e quelli d'importo non superiore a lire
150 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica
o licitazione privata;
b) previo parere favorevole del Comitato tecnico-amministrativo,
i progetti d'importo superiore a lire 25.000.000 e fino a lire
50.000.000, se si debba procedere all'appalto mediante trattativa
privata a all'esecuzione in economia e quelli d'importo superiore a
lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000, se si debba procedere
all'appalto mediante asta pubblica, licitazione privata o col sistema
dell'appalto-concorso.
I provveditori alle opere pubbliche hanno facolta' di approvare
sotto la propria responsabilita' transazioni, relative a vertenze
sorte con gli imprenditori, in corso di opera e in sede di collaudo,
per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali,
qualora cio' che si chiede all'Amministrazione di promettere,
abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non
superiore a lire 10.000.000, purche' sulle vertenze abbiano espresso
parere favorevole l'ispettore generale del Genio civile ovvero il
Comitato tecnico amministrativo per gli affari che eccedano la
competenza dell'ispettore generale".
Art. 9. - Le parole: "articoli 6 e 7", sono sostituite dalle altre:
"articoli 6, 6-bis e 7".
Art. 11. - E' soppresso.