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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i
sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal
regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito in legge
con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e' fissato, con decorrenza dal 1
luglio 1950, nelle seguenti misure:
ufficiali di qualunque grado. . . . . . . . . . . . . . . L. 2500
marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia. . . . L. 1250
sergenti e sergenti maggiori . . . . . . . . . . . . . . . L. 750