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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, gia' modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, e'
sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione a nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e
la previdenza sociale e per il tesoro ed e' composto, oltre che dal
presidente, dai seguenti membri:
a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale;
c) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro;
d) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanita' pubblica;
e) da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria,
designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a
carattere nazionale maggiormente rappresentative, ed in mancanza di
tale designazione dal Ministro per il lavoro e in previdenza
sociale;
f) da due rappresentanti all'Ente, designati rispettivamente dal
Ministro per ha grazia e giustizia e dal Ministro per la difesa in
rappresentanza dei magistrati e del personale militare;
g) da due rappresentanti del personale dell'Ente, designati uno
dal personale amministrativo ed uno dal personale sanitario.
Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice
presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera
e).
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni
e possono essere riconfermati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
- ZOLI - VANONI -
PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI