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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni e i soprassoldi annessi rispettivamente alle
decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor
militare concesse a bandiere, labari od altre insegne di reggimenti,
navi, reparti aerei ed unita' similari, disciolti o tuttora
esistenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono
devoluti alla assistenza degli orfani dei militari di ciascuna di
dette Forze armate decorati al valor militare.