Legge Ordinaria n. 169 del 07/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1951)
Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  testo  dell'art.  190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
modificato  dall'art.  8  del  decreto  legislativo luogotenenziale 5
maggio  1946,  n.  621, e' sostituito dal seguente "Per la spedizione
degli  estratti  e  dei  certificati,  oltre  all'importo della carta
bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:
    1)  per  gli  estratti  per  copia integrale di qualsiasi atto di
stato  civile,  comprese le copie di processi verbali di trascrizione
di  decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata
o parte di facciata in piu' lire 20;
    2)  per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli
allegati,  di  una  facciata  lire  25;  per ogni facciata o parte di
facciata in piu' lire 20;
    3)  per  gli  estratti  per  riassunto di qualsiasi atto di stato
civile lire 15;
    4) per qualsiasi certificato lire 10.
  Il  pagamento  dei  diritti  di  cui al comma precedente dev'essere
annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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