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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre
1949:
a) Convenzione relativa, al trattamento dei prigionieri di
guerra;
b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei
malati delle forze armate in campagna;
c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei
malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in
tempo di guerra.