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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato ad aderire alla
Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni
specializzate, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
con risoluzione 21 novembre 1947 nonche' agli Annessi riguardanti le
singole istituzioni.