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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la corresponsione dei contributi autorizzati dall'art. 1 del
decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 662, sui bozzoli prodotti
nell'annata 1947, l'accertamento circa la campagna di provenienza,
delle partite di bozzoli per le quali vengono richiesti i contributi
e' demandato all'Ente nazionale serico che, ove lo ritenga opportuno,
provvede sentita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso.
Contro la decisione dell'Ente, l'interessato puo' ricorrere, entro
trenta giorni dalla notifica della deliberazione, al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, con provvedimento
definitivo, sentito il Ministero del tesoro.