Legge Ordinaria n. 190 del 05/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1951)
Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino a nuova disposizione sono prorogati:
    a) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
    b)  l'art.  1  del  decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113,
fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento
economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4;
    c) l'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)