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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino a nuova disposizione sono prorogati:
a) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113,
fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento
economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4;
c) l'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.