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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' prorogato al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al
Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi
finanziari dal 1943-44 al 1949-50.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI