Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, istituito con
decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9
gennaio 1936, n. 132, in sostituzione del Commissario del Governo
previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, esercita le sue funzioni
alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.
I poteri gia' spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri
per le leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, sono
attribuiti al Ministro per la difesa.