Legge Ordinaria n. 205 del 22/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1951)
Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  sui  filati,  istituita  col  decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1,
successivamente  modificato,  continuera' a riscuotersi, per i filati
di  produzione  nazionale  e  fino  ai  8  gennaio  1954, col sistema
dell'abbonamento  annuale sulla base delle misure unitarie di imposta
vigenti  nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione
della  capacita'  di  produzione  risultante  dal  numero dei fusi di
filatura  o  dal  numero  delle  filiere, installati e funzionanti, e
della durata e tipo di lavorazione.
  Per  l'anzidetto  periodo l'abbonamento e' obbligatorio per tutti i
produttori  di  filati  soggetti  ad  imposta,  salvo quanto disposto
dall'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  18  febbraio  1949,  n.  27, per i
fabbricanti  che,  avendo  una  produzione  annua  presunta di filati
corrispondente  ad  una  imposta complessiva annua non superiore a L.
800.000,  sono  ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di
lavoro ed alla quantita' e qualita' di filati da produrre.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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