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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1,
successivamente modificato, continuera' a riscuotersi, per i filati
di produzione nazionale e fino ai 8 gennaio 1954, col sistema
dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie di imposta
vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione
della capacita' di produzione risultante dal numero dei fusi di
filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e
della durata e tipo di lavorazione.
Per l'anzidetto periodo l'abbonamento e' obbligatorio per tutti i
produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto
dall'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito,
con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, per i
fabbricanti che, avendo una produzione annua presunta di filati
corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L.
800.000, sono ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di
lavoro ed alla quantita' e qualita' di filati da produrre.