Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' approvata l'annessa convenzione, stipulata, in rappresentanza
del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante
dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, e con la
quale a far tempo dal 1 dicembre 1948 e' affidato al detto ente il
servizio di riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli
autoveicoli, autoscafi e rimorchi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 7 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI PELLA -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI