Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare il pagamento
agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo
egiziano ed assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'art.
2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso
esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512.
Il pagamento delle suddette somme e' effettuato con le modalita'
previste nella presente legge e nei limiti di cui al citato art. 2
dell'Accordo italo-egiziano ed ai successivi scambi di note
effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il
10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1 aprile 1948,
n. 227.