Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera, continuativa
dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del:
58° anno di eta' se aiutanti di battaglia, e marescialli maggiori
che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste
dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225;
55° anno se marescialli maggiori;
52° anno se marescialli capi o d'alloggio;
50° anno se brigadieri o vicebrigadieri;
48° anno se appuntati o carabinieri.
Al raggiungimento di tali limiti di eta' si considerano rescisse di
diritto le rafferme contratte.
Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in
vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di
servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal
servizio per altre cause.