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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' estesa dal 1 gennaio 1951 fino al 31 dicembre 1951 l'efficacia,
della legge 29 luglio 1949, n. 470, recante proroga di agevolazioni
tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in
correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di
crediti.
E' altresi' estesa dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 1951
l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della
legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti
vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data
di cessazione dello stato di guerra.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come Legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
TOGNI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI