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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio,
del furto e della rapina, di cui alla lettera f) dell'art. 2, ed alla
lettera a) dell'art. 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono
compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze
assicurate. L'assicurazione stessa copre anche gli indennizzi
corrisposti dall'Amministrazione postale telegrafica per perdite di
pacchi ordinari e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle
ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI