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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 1-bis (nuovo). - Le nomine e i trasferimenti di professori
universitari hanno decorrenza non anteriore al 1 novembre e non
posteriore al 15 dicembre. Il Ministro per la pubblica istruzione
puo' tuttavia, su proposta delle Facolta' o scuole interessate,
disporre, per circostanze eccezionali, i provvedimenti stessi entro
il 10 febbraio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il
Guardasigilli: PICCIONI