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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62,
modificato con l'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, e'
sostituito dal seguente:
"Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli
cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in
circoli o sale private, e' stabilito nella misura seguente:
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a
lire 60: 15 per cento;
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire
200: 50 per cento.
Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la
seguente formula:
Y = 0,25 X
dove X, che indica il prezzo del biglietto non compreso il diritto
erariale, varia da 60 a 200".
Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1948, n.
1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli
cinematografici, al netto dei diritti erariali, non devono presentare
frazione di lira.