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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la trasformazione in mutuo definitivo dei finanziamenti
provvisori che, per complessive lire 580 milioni, sono stati erogati
dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera
nazionale combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 17 novembre
1938, numero 1847, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n.
1622, rispettivamente convertiti nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e
nella legge 1 maggio 1942, n. 259, il Ministro per il tesoro
designera' l'istituto o gli istituti di credito che potranno
effettuare tale operazione, comprensiva tanto della predetta quota
capitale di 580 milioni quanto degli interessi che, al momento della
stipula del contratto di mutuo definitivo, risulteranno dovuti e non
corrisposti dall'Opera nazionale combattenti al Consorzio per
sovvenzioni su valori industriali.
Il maggior onere derivante dalla diversa misura del saggio di
interesse per il mutuo definitivo, rispetto a quella a suo tempo
stabilita per i finanziamenti provvisori, e qualsiasi altro onere
dipendente dalle condizioni tutte del mutuo medesimo, restano a
carico dell'Opera nazionale combattenti, la quale dovra' pure
integrare con mezzi suoi propri, nei riguardi del Consorzio per
sovvenzioni su valori industriali, l'eventuale minore netto ricavo
dell'operazione di fronte al complessivo suo debito per capitale ed
interessi.